Nessun cambio di orientamento della Suprema Corte sulla non equipollenza delle due procedure di omologazione e approvazione. Per la Corte regolatrice, infatti, il verbale è valido solo se l’apparecchio risulta debitamente omologato. L’ordinanza dello scorso 8 aprile smentisce, quindi, chi ha ritenuto quella del 27 marzo 2026, di conferma della sentenza del Tribunale di Pescara, un cambio di rotta della Cassazione sulla obbligatorietà dell’omologazione ai fini della validità dei verbali.Senza omologazione la multa e’ illegittima. Una nuova ordinanza (Cass. Civ. Sez. II, 8 aprile 2026, nr. 8797) conferma infatti l’indirizzo ed il principio che boccia il sistematico ricorso ad apparecchiature di rilevamento non omologate. Per l’Avv. Alfredo Matranga, la pronuncia è molto importante anche perché precisa che: Circolari o Pareri del MIT non possono assurgere a rango di legge ne’ derogare alla lettera della norma (art. 142 comma 6) al fine di legittimarne l’uso.
















