Stop a bevande alcoliche nelle bottiglie di vetro e in contenitori di
metallo allo stadio, c’è l’ordinanza.

Il sindaco di Lecce, Adriana Poli Bortone, con l’ordinanza 2159 del 19
settembre u.s., ha disposto il divieto di vendita di bevande alcoliche
in bottiglie di vetro e metallo nei pressi dello stadio comunale “Ettore
Giardiniero”, in via del mare, in occasione dello svolgimento della
stagione calcistica 2025/2026. Il provvedimento richiama anche la nota
con la quale la Questura richiama le esigenze di ordine e sicurezza
pubblica, nonchè le direttive ministeriali.

In particolare, il provvedimento dispone:

– il divieto di vendita, somministrazione ed introduzione di bevande
alcoliche con gradazione superiore al 5% in occasione degli incontri di
calcio aperti al pubblico, in qualunque orario e giorno della settimana
si svolgano. Qualsiasi altra bevanda dovrà essere servita in bicchieri
di carta o plastica, non in bottiglie, lattine o contenitori similari.
Le bottiglie in plastica potranno essere vendute solo se aperte e prive
del tappo di chiusura

– il divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche con
gradazione superiore al 5% negli esercizi pubblici, negli esercizi al
dettaglio di generi alimentari, nei distributori automatici, negli
spacci interni e nei circoli privati, ricadenti nell’area, cosiddetta di
rispetto, delimitata da

viale Giovanni Paolo II/interesezione via Cavoti – stadio

viale della libertà/intersezione via Cavoti – stadio

via Lupiae/intersezione via D.T. Albanese – via Bari – via Verona –
viale della libertà – stadio

via B. Croce/intersezione via D. T. Albanese – viale A.
Moro/intersezione viale Roma

viale Roma/intersezione viale della libertà –  stadio

In quest’area il divieto sarà in vigore dalle tre ore antecedenti
l’inizio dell’incontro di calcio fino ad un’ora dopo il termine, in
qualunque giorno della settimana (feriale o festivo) ed in qualunque
orario pomeridiano o serale si svolga la partita. Durante la stessa
fascia oraria, qualsiasi bevanda dovrà essere servita in bicchieri di
carta o plastica e non in bottiglie, lattine e contenitori similari.
Anche in questo caso, le bottiglie in plastica potranno essere vendute
solo se aperte e prive del tappo di chiusura. Nei locali ricadenti nella
fascia di rispetto dovrà essere esposto al pubblico un cartello con
l’indicazione del divieto e degli orari in cui è in vigore. Per gli
esercizi abilitati alla ristorazione il divieto è limitato alla sola
eventuale attività complementare di “bar”

– il divieto di vendita di bevande alcoliche con gradazione superiore al
5% da parte di operatori commerciali su area pubblica del settore
alimentare eventualmente autorizzati ad occupare posteggi temporanei
all’esterno dello stadio, nonchè quelli ubicati all’interno dell’area di
rispetto. In occasione delle partite, i soggetti in possesso di regolare
autorizzazione al commercio in aree pubbliche possono essere
autorizzati, all’esterno dello stadio, esclusivamente per la vendita di
gadget e articoli attinenti gli eventi calcistici (eccezion fatta per
oggetti atti a contundere, tipo le bandiere, che restano vietati)

– il divieto di commercio in forma itinerante nelle aree immediatamente
adiacenti lo stadio entro un raggio di duecento metri, da due ore prima
l’inizio della partita e nell’ora successiva alla gara

– il divieto assoluto di vendita nell’area di rispetto, di detenzione
all’esterno dello stadio, di introduzione e di utilizzo all’interno
dello stadio di spray urticanti (tipo al peperoncino)

– il divieto assoluto di vendita, detenzione e accensione, all’interno
ed all’esterno dello stadio, di qualsiasi artificio contenente miscele
detonanti ed esplodenti

Le violazioni all’ordinanza saranno punite, ai sensi dell’art. 17 bis
del Tulps, con una sanzione dai 516 ai 3.098 euro, ed anche con il
pagamento delle somme previste dall’art.14 bis della legge 125/2001 e
dall’art.6 ter della legge 401/1989 là dove ricorrano i presupposti.

L’ordinanza integrale può essere consultata all’albo pretorio, dove
resta affissa per trenta giorni, nonchè sul sito del Comune.